DVR: Procedure standardizzate obbligatorie dal 1 giugno 2013


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Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sottolinea come a far data dal 1° giugno 2013 verrà meno la possibilità, per le aziende fino a 10 lavoratori, di autocertificare l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi. E’ necessario, quindi, che le aziende che fino ad oggi si siano avvalse della facoltà di “auto dichiarare” la valutazione dei rischi si muniscano di un vero e proprio documento di valutazione dei rischi. Anche gli studi medici ed odontoiatrici dovranno quindi adeguarsi a tale normativa,

A tale riguardo, è possibile utilizzare – quale strumento di ausilio ad un corretto adempimento degli obblighi di legge – le procedure di cui all’articolo 29, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008.

Le procedure possono essere riassunte nei seguenti punti:  

  • Descrizione generale dell'azienda
  • Descrizione delle lavorazioni aziendali
  • individuazione dei pericoli presenti in azienda
  • Identificazione delle mansioni ricoperte dalle persone esposte e degli ambienti di lavoro interessati in relazione ai pericoli individuati
  • individuazione di strumenti informativi di supporto per l'effettuazione della valutazione dei rischi (registro infortuni, profili di rischio, banche dati su fattori di rischio indici infortunistici, liste di controllo, ecc.)
  • Effettuazione della valutazione dei rischi per tutti i pericoli individuati
  • Individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione
  • Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate
  • individuazione delle misure per garantire il programma di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
  • individuazione delle procedure per la attuazione delle misure

Ricordiamo inoltre che il documento deve essere redatto in collaborazione, ove presente, con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) e il Medico Competente, nonché con le altre figure del Servizio di Prevenzione e Protezione (Responsabili e/o addetti primo soccorso e lotta antincendio).

Infine, il documento deve sempre riportare data certa ed essere conservato sul luogo di lavoro, nonché essere rivisto immediatamente in caso di cambiamenti organizzativi o del processo produttivo.


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FNOMCEO: DVR, dal 1 giugno obbligatorie le standardizzate 
Fascicolo: DVR - valut. rischi
fonte: redazione omceoro.it inserito il 16 maggio 2013
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