Principali figure delle sicurezza, sorveglianza sanitaria e DVR


  • Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Il datore di lavoro ha due obblighi non delegabili: valutare tutti i rischi ed elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). In particolari casi previsti dalla legge, il datore di lavoro può assumere personalmente il ruolo di RSPP.
  • Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è la persona in possesso di specifiche capacità e requisiti professionali, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.
  • Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP) è l’insieme delle persone, in possesso di specifiche capacità e requisiti professionali, sistemi e mezzi esterni o interni all'organizzazione finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. I compiti principali del SPP sono: l'individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, l’elaborazione di misure preventive e protettive e di sistemi di controllo di tali misure, la predisposizione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori, la partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle riunioni periodiche, l’informazione ai lavoratori. La legge disciplina i casi in cui il Servizio Prevenzione deve obbligatoriamente essere interno all’azienda o all’unità produttiva. In caso di necessità, vale a dire quando il personale interno non ha requisiti adeguati rispetto alla natura dei rischi, è fatto obbligo al datore di lavoro di avvalersi di persone o servizi esterni all’azienda.
  • Il medico competente (MC) è un medico in possesso dei requisiti elencati all’art. 38 del d.lgs 81/08 che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per gli altri compiti in materia di salute e sicurezza che le norme gli attribuiscono (cfr in particolare artt 39-42 del d.lgs 81/08). La nomina del medico competente è obbligatoria solo quando i rischi presenti in azienda o nell’unità produttiva, legati alle mansioni svolte, rendono necessaria la sorveglianza sanitaria sui lavoratori. Pertanto il medico competente non è sempre presente. La sorveglianza sanitaria è la visita medica da parte del medico competente, corredata dei necessari accertamenti strumentali e specialistici, che costituisce il momento principale per la valutazione dell'idoneità alla mansione specifica dei lavoratori esposti a rischi professionali. Nasce per la tutela del lavoratore e deve essere fatta solo nei casi in cui è prevista dalla legge e dal Piano Sanitario contenuto nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) della sede di lavoro. Il MC effettua le visite tese al rilascio del giudizio di idoneità alla mansione specifica che esponga a rischio (es. movimentazione manuale dei carichi).
  • Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza(RLS) è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Egli può accedere ai luoghi di lavoro ed è consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione, alla designazione di RSPP, addetti del SPP e MC, all’attività di prevenzione incendi, di primo soccorso e di evacuazione dei luoghi, formazione. Per le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato l’RLS, le sue funzioni sono svolte dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST). Inoltre, in particolari contesti produttivi (es. porti, impianti siderurgici) caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri, sono nominati i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.
  • Documento di valutazione dei rischi (DVR): è la relazione, redatta con criteri di semplicità e brevità, firmata dal DL, in cui sono specificati i criteri adottati per la valutazione di tutti i rischi, nonché le misure preventive stabilite. Secondo quanto stabilito dall’art.28 del d.lgs. 81/08, la firma apposta al DVR dal RSPP, dall’RLS o dal RLST e medico competente (se previsto) vale ai soli fini di certificazione della data. Sebbene alle attività di valutazione dei rischi e alla stesura del DVR concorrano materialmente l’RSPP e tutto il SPP, l’RLS o l’RLST come pure il MC (se nominato), la titolarità e la responsabilità della valutazione sono sempre del DL.


fonte: redazione omceoro.it inserito il 16 maggio 2013
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