Corte di Cassazione –Sezione Lavoro - Sentenza n. 5465/2016 – ha stabilito che nel caso in cui
il dirigente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, l’azienda
sanitaria, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal Contratto collettivo di categoria o
in alternativa, su richiesta del dirigente medesimo, il recupero orario, dovrà comunque garantire
al lavoratore il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto
indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva
2003/88/CE. _____allegati