A conclusione delle procedure di assegnazione ai sensi dell'art. 63, comma 2 dell'ACN 23/03/2005, come modificato dall'ACN 21/06/2018, risultano ancora vacanti le carenze riportate nell'Allegato. Possono presentare domanda ai fini dell'assegnazione i medici di cui al comma 15 dell'art. 63 dell'ACN per la medicina generale del 23/03/2005 e s.m.i. come introdotto dall'ACN 21.6.2018 secondo lo schema allegato.
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